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Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

 

Contratto di Soggiorno

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L'art. 5, comma 3 bis, del T.U. per l'Immigrazione, prevede la necessità per lo straniero di stipulare un contratto di soggiorno al fine di poter ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il contratto di soggiorno è stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero.Il contratto di soggiorno può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; è necessario per tutti i tipi di rapporto di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e domestico.    


Il contratto di soggiorno contiene, tra le altre cose, l'indicazione delle mansioni che il lavoratore dovrà svolgere, il livello di inquadramento, la retribuzione da corrispondere, il contratto collettivo di categoria di riferimento, nonché gli orari e la sede di lavoro.    


Il contratto di soggiorno contiene, inoltre, l'impegno da parte del datore di lavoro a: 

 

  • dichiarare la sussistenza di un alloggio per il lavoratore e che tale alloggio rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
     
  • impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza; 
     
  • comunicare allo Sportello Unico ogni variazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero. L'omissione di tale comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, il cui accertamento e irrogazione è di competenza del Prefetto.  


Il contratto di soggiorno compilato sull'apposito modello Q, va stipulato ogni volta che lo straniero  muta attività lavorativa e va inviato al competente Sportello Unico per l'immigrazione con lettera raccomandata entro 5 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa.   

Lo Sportello Unico provvederà a restituire la ricevuta di ritorno timbrata ed acquisisce il contratto agli atti dell'Ufficio. Possono essere effettuati gli accertamenti del caso, a campione, così come stabilito dalla  legge.      

Il datore di lavoro deve consegnare copia del contratto di soggiorno, completa della copia della ricevuta postale, al lavoratore.    

All'atto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il lavoratore nel presenta la relativa istanza alla Questura deve esibire la ricevuta di ritorno della suddetta raccomandata, debitamente  timbrata dallo Sportello. La sussistenza di un contratto di soggiorno è infatti una delle condizioni necessarie per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.     


Nota: non è necessaria la stipulazione del contratto di soggiorno per i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiono CE per soggiornanti per lungo periodo o di un titolo di soggiorno rilasciato per un altro motivo che abiliti all'attività lavorativa (es. permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio, umanitari, asilo politico). In questi ultimi casi il contratto di soggiorno dovrà essere stipulato solo al momento dell'eventuale conversione del titolo posseduto in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

 

 

(Modello Q Min Lavoro) 

 

fonte:

Le informazioni contenute in questa pagina sono state estratte dal sito del ministero del Lavoro e delle politiche sociali

www.lavoro.gov.it

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Ultimo aggiornamento: 04-11-10