L'art. 5, comma 3 bis, del
T.U. per l'Immigrazione, prevede la necessità per lo straniero di stipulare un
contratto di soggiorno al fine di poter ottenere il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il contratto di soggiorno è
stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero.Il contratto di
soggiorno può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato; è necessario per tutti i tipi di rapporto di lavoro subordinato,
anche a carattere stagionale e domestico.
Il contratto di soggiorno contiene, tra le altre cose, l'indicazione delle
mansioni che il lavoratore dovrà svolgere, il livello di inquadramento, la
retribuzione da corrispondere, il contratto collettivo di categoria di
riferimento, nonché gli orari e la sede di lavoro.
Il contratto di soggiorno contiene, inoltre, l'impegno da parte del datore di
lavoro a:
-
dichiarare la sussistenza di un alloggio per
il lavoratore e che tale alloggio rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
-
impegnarsi al pagamento delle spese
di viaggio per il
rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
-
comunicare allo Sportello Unico ogni variazione del rapporto di lavoro
con il cittadino straniero. L'omissione di tale comunicazione è punita
con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, il cui accertamento
e irrogazione è di competenza del Prefetto.
Il contratto di soggiorno compilato sull'apposito modello
Q, va stipulato
ogni volta che lo straniero muta attività lavorativa e va inviato al competente
Sportello Unico per l'immigrazione con
lettera raccomandata entro 5 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa.
Lo Sportello Unico provvederà a restituire la ricevuta di ritorno timbrata ed
acquisisce il contratto agli atti dell'Ufficio. Possono essere effettuati gli
accertamenti del caso, a campione, così come stabilito dalla legge.
Il datore di lavoro deve consegnare copia del contratto di soggiorno, completa
della copia della ricevuta postale, al lavoratore.
All'atto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il
lavoratore nel presenta la relativa istanza alla Questura deve esibire la
ricevuta di ritorno della suddetta raccomandata, debitamente timbrata dallo
Sportello. La sussistenza di
un contratto di soggiorno è infatti una delle condizioni necessarie per ottenere
il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nota: non è
necessaria la stipulazione del contratto di soggiorno per i cittadini stranieri
in possesso di permesso di soggiono CE per soggiornanti per lungo periodo o di
un titolo di soggiorno rilasciato per un altro motivo che abiliti all'attività
lavorativa (es. permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio,
umanitari, asilo politico). In questi ultimi casi il contratto di soggiorno
dovrà essere stipulato solo al momento dell'eventuale conversione del titolo
posseduto in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.