
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di
prestazione lavorativa prevista dalla Legge
Biagi. La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che
soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obiettivo di far
emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori
che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.
Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni
lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura
previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.
Dopo una prima sperimentazione nella città di Treviso, la prima significativa
applicazione della disciplina contenuta nella Legge Biagi è stata attuata in
occasione della vendemmia 2008 (limitatamente a studenti e pensionati), ed è
stata poi estesa a tutte le attività agricole.
La Legge
n. 133 del 6 agosto 2008, la Legge
n. 33 del 9 aprile 2009 e per
ultima la Legge
n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge
Finanziaria 2010) hanno progressivamente ampliato la platea dei prestatori e le
aree di attività in cui su applica il lavoro occasionale accessorio.
Alcune circolari Inps hanno fornito indicazioni rispetto all'applicazione delle
norme:
• Circolare
INPS n. 104 del 1 dicembre 2008 (modalità
applicative nel settore commercio, turismo e servizi)
• Circolare
INPS n. 44 del 24 marzo 2009 (modalità
applicative nel settore domestico)
• Circolare
INPS n. 76 del 26 maggio 2009 (modalità
applicative per l’impresa familiare)
• Circolare
INPS n. 88 del 9 luglio 2009 (indicazioni
sull'ampliamento dell’ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo
accessorio)
• Circolare
INPS n. 17 del 3 febbraio 2010 (indicazioni
sull’ampliamento dell’ambito di utilizzo dei ‘buoni lavoro’, in seguito alle
innovazioni normative apportate dalla Legge
n. 191/2009 (Finanziaria 2010).
Vantaggi
• Per il committente (datore di lavoro)
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con
copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare
vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di
contratto.
• Per il prestatore (lavoratore)
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni
occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide
sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto
all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa
presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.
Il committente
I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale -
possono essere:
- famiglie
- privati
- aziende
- imprese familiari
- imprenditori agricoli
- enti senza fini di lucro
- enti locali, limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione
di edifici, strade, parchi e monumenti, e in tutti i settori produttivi nel caso
in cui il prestatore di lavoro sia un pensionato, uno studente sotto i 25 anni o
un percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito (lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione
ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile)
- committenti pubblici, solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di
solidarietà.
Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e
utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e
retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso
dell’appalto o della somministrazione.
Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio
I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:
- pensionati
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio
- studenti nei periodi di
vacanza e il sabato e la domenica
sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età,
regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni
ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e,
se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro
occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare
n. 4 del 3 febbraio 2005 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali):
a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al
martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e
la domenica in tutti i periodi dell’anno.
- studenti universitari
Gli studenti universitari di età inferiore ai 25 anni, se regolarmente
iscritti, possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio in
qualunque periodo dell'anno.
Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura
occasionale in qualsiasi settore produttivo e anche in favore degli enti locali.
Altre tipologie di prestatori
Per gli anni 2009 e 2010, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa
integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale
di disoccupazione edile, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio
con il trattamento integrativo corrisposto.
I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono
accedere al lavoro occasionale accessorio.
Le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale: esse
sono coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito
familiare. Ai fini della prestazione nello specifico settore, le stesse non
debbono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso
che in quello precedente.
I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale:
• in generale fino ad un limite
economico di 5.000 euro netti (6.660,00
euro lordi) per singolo committente nell’anno solare;
• nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito,
fino ad un limite economico
di 3.000 euro netticomplessivi per anno solare e non per singolo
committente.
Aree di attività in cui si applica il lavoro occasionale accessorio
Il sistema dei voucher trova al momento applicazione per prestazioni rese nei
seguenti ambiti lavorativi:
• imprese del settore
agricolo: per tutte le attività di carattere stagionale e per le
attività agricole, anche non stagionali, solo nel caso in cui siano svolte a
favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7.000 euro;
• imprese familiari:
l’impresa familiare potrà utilizzare qualsiasi tipologia di prestatori, con
buoni lavoro ai quali si applica la contribuzione ordinaria del lavoro
subordinato. In questo caso la prestazione di lavoro occasionale deve essere
svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa. In
tutti i casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale l’impresa
familiare dovrà rispettare il limite
economico dei 10.000 euro per anno fiscale;
• settore domestico:
i lavori domestici di tipo occasionale accessorio riguardano quelle prestazioni
svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far
fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa che
non presentano il carattere dell’abitualità. In questa fattispecie si
inseriscono il babysittering e il dogsittering;
• lavori di giardinaggio,
pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
• manifestazioni sportive,
culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (anche
a favore di committenti pubblici);
• consegna porta a porta e
vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
• insegnamento privato e
supplementare;
• attività di lavoro svolte
nei maneggi e scuderie;
• in qualsiasi altro settore
produttivo, compresi gli enti locali, ma limitatamente a queste
tipologie di prestatori:
- giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, e
durante i periodi di vacanza;
- giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l'università, in qualsiasi periodo dell'anno;
- pensionati;
- percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito,
in via sperimentale per il 2009 e 2010 e nel limite di 3000 euro annui;
• in qualsiasi altro settore
produttivo, esclusi gli enti locali
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, in via sperimentale per
il 2010, con qualsiasi committente tranne il proprio datore di lavoro.
Normativa di
riferimento
• Messaggio
INPS n. 9999 del 13 aprile 2010 (formato
.pdf 35,66 Kb)
• Circolare
INPS n. 17 del 3 febbraio 2010 (formato
.pdf 315,83 Kb)
• Circolare
INPS n. 88 del 9 luglio 2009 (formato
.pdf 180,54 Kb)
• Legge
n. 33 del 9 aprile 2009, art. 7-ter, c. 12 (formato
.pdf 11,94 Kb)
• Artt.
70-73 del D.Lgs. n. 276/03 come modificati dalla Legge 191/2009 (Legge
Finanziaria 2010) (formato .pdf 56,33 Kb)
• Legge
n. 96 del 20 febbraio 2006 (formato
.pdf 45 Kb)
• Legge
n. 80 del 14 maggio 2005 (formato
.pdf 85 Kb)
• D.Lgs.
n. 276 del 10 settembre 2003, artt. 70-73 (formato
.pdf 44,6 kb)
• Legge
n. 30 del 14 febbraio 2003 (formato
.pdf 192 Kb)
• Circolare
INPS n. 76 del 26 maggio 2009 (formato
.pdf 53,39 Kb)
• Circolare
INPS n. 44 del 24 marzo 2009 (formato
.pdf 48,61 Kb)
• Circolare
INPS n. 104 del 1 dicembre 2008 (formato
.pdf 150,48 Kb)
• Circolare
INPS n. 94 del 27 ottobre 2008 (formato
.pdf 69,85 Kb)
• Messaggio
INPS n. 020439 del 17 settembre 2008 (formato
.pdf 32,83 Kb)
• Messaggio
INPS n. 17846 del 6 agosto 2008 (formato
.pdf 16,04 Kb)
• Circolare
INPS n. 81 del 31 luglio 2008 (formato
.pdf 141,75 Kb)
Il sistema dei
‘buoni’ (voucher)
Il pagamento delle prestazioni
di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei ‘buoni',
il cui valore nominale è pari a 10 euro.
E’, inoltre, disponibile un buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro, equivalente
a cinque buoni non separabili.
Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata
dell'INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva
del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione
anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione
del servizio (5%). Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il
corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a
7,50 euro.
Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto
della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro.
I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto presso le Sedi INPS. Dalla
metà di aprile 2010, grazie a una convenzione fra l’INPS e la FIT (Federazione
Italiana Tabaccai), i buoni si possono acquistare e riscuotere anche in molte tabaccherie su
tutto il territorio nazionale.
I buoni 'cartacei' acquistati dal committente, e non utilizzati, sono
rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali
emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro
controvalore e rilasceranno una ricevuta.
Acquisto buoni lavoro
L’acquisto dei buoni lavoro può avvenire mediante due procedure:
- procedura
cartacea
- procedura
telematica
La procedura telematica è accessibile dalla pagina Accesso
ai servizi del sito web www.inps.it.
Per le prestazioni occasionali accessorie rese nell’ambito dell’impresa
familiare di cui all’art. 70, comma 1, lettera g) del D.Lgs.
n. 276/03 – per cui si utilizzano
i ‘buoni a contribuzione ordinaria’ - è previsto esclusivamente l’utilizzo della
procedura con acquisto telematico.
Riscossione buoni lavoro
La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può
avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Dalla metà di
aprile 2010 i buoni si possono riscuotere anche presso le tabaccherie PEA (Punto
Emissione Autorizzato).
Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il
corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda
di indicare tutte le informazioni richieste nel buono lavoro, compilando i campi
relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del
prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.
Prenotazione buoni
lavoro cartacei
E' disponibile un modulo, da
inviare tramite fax alle Sedi regionali INPS, con cui i datori di lavoro possono
effettuare una richiesta di prenotazione di buoni lavoro cartacei, indicando la
sede provinciale prescelta per il ritiro.
• Modulo
fax prenotazione (formato .pdf
52,26 Kb)
• Elenco
fax Direzioni Regionali INPS (formato
.pdf 24,27 Kb)